ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP”.
La sede dell’ Associazione viene fissata in San Severo Via Salza n. 17 e le sedi locali verranno fissate successivamente.
L’Associazione è un unico soggetto, articolato a livello territoriale con sedi autonome, nel rispetto dello statuto stesso e dell’organo centrale.
ARTICOLO 2
STATUTO E REGOLAMENTO
L’Associazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP”, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n.226 del 1991, delle leggi regionali che regolano il volontariato e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico. L’Associazione di volontariato si basa sulle norme di questo statuto e del regolamento ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. Il regolamento, che sarà deliberato dal coordinamento dei rappresentanti delle sedi locali, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’Associazione e alla sua attività.
ARTICOLO 3
EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione e tutte le sedi territoriali. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 4
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Il presente statuto è modificabile con deliberazione del coordinamento dei rappresentanti delle sedi locali con la maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 5
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle leggi del Codice Civile.
ARTICOLO 6
SOLIDARIETA’
L’Associazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE SUPERAMENTO HANDICAP” non ha scopi lucrativi, persegue il fine della solidarietà civile ed è apartitica e aconfessionale.
ARTICOLO 7
FIN ALITA’ NEL SETTORE DI OPERATIVITA’
Le specifiche finalità dell’ Associazione di volontariato, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione, sono rivolte alle seguenti aree di intervento:
– operare per la prevenzione dell’handicap, per il benessere e per la tutela delle esigenze e degli interessi dei soggetti portatori di handicap ricoprendo tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell’assistenza e al reiserimento sociale e lavorativo;
– promuovere, anche con l’intervento di qualunque Ente pubblico o privato, o gestire direttamente iniziative e progetti finalizzati all’assistenza, all’educazione, riabilitazione e avviamento ad attività lavorative dei portatori di handicap e alla diminuzione dei disagi delle loro famiglie;
– organizzare corsi di aggiornamento culturale e professionale, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche che contribuiscano alla sensibilizzazione e alla diffusione dello spirito dell’Associazione e alla formazione professionale dei disabili o degli assistenti ai disabili;
– promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi nonchè a organismi, movimenti o associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali.
ARTICOLO 8
AMBITO DI INTERVENTO
L’Associazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Puglia e in modo particolare nella provincia di Foggia.
Essa potrà operare anche nel resto dell’Italia, avrà una sede centrale a San Severo e sedi locali autonome in altri comuni.
ARTICOLO 9
AMMISSIONE
Possono aderire all’associazione di volontariato tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mosse dallo spirito di solidarietà.
L’ organo competente a deliberare sulle domande di ammssione in qualità di associato è il direttivo della sede locale. L’ammissione all’Associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare: le proprie generalità complete e l’attività svolta.
ARTICOLO 10
DIRITTI
Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali della sede locale e i rappresentanti del coordinamento dei rappresentanti delle sedi locali. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa.
ARTICOLO 11
DOVERI
Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
ARTICOLO 12
ESCLUSIONE
L’aderente all’Associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal direttivo della sede locale.
ARTICOLO 13
INDICAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati di ciascuna sede locale, il Comitato direttivo di ciascuna sede locale, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti del Coordinamento.
ARTICOLO 14
L’ASSEMBLEA DELLE SEDI LOCALI
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione della sede locale. Essa è presieduta dal presidente dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.
La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purchè decorrano lameno due ore fra la prima e la seconda convocazione. L’Asemblea ordinaria si riunisce ogni anno, ovvero quando un terzo degli aderenti ne faccia richiesta motivata al presidente.
Il presidente convoca l’Assemblea a mezzo avviso scritto da inviare con lettera semplice o a mano o a mezzo fax agli aderenti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’ avviso deve contenere l’ordine del giorno.
L’ Assemblea riunita in via straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione quando è presente almeno un quinto degli aderenti.
L’Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ogni aderente spetta un solo voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto da un segretario e da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal presidente e dall’estensore, il verbale è conservato, a cura del presidente, nella sede dell’Associazione.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne a proprie spese una copia.
ARTICOLO 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea dei delegati nel proprio seno.
2) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i componenti del direttivo del coordinamento dei rappresentanti delle sedi locali.
3) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i poteri dei Consiglieri in carica possono essere prorogati dall’Assemblea per un periodo determinato.
4) Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.
5) Per la validità della sua costituzione occorre la presenza effettiva della maggiornaza dei consiglieri. Per l’assunzione di una delibera occorre la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale, il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.
6) Della riunione del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7) Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (sedi locali).
8) Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, farsi coadiuvare da comitati di studio, anche esterni costituiti da esperti.
9) Esso convoca l’Assemblea dei delegati.
10) Sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale.
11) Il Consiglio rettifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
ARTICOLO 16
PRESIDENTE DELLA SEDE LOCALE
Il Presidente rappresenta la sede locale, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione a livello locale.
ARTICOLO 17
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SEDE LOCALE
L’Assemblea ordinaria della sede locale sceglie, fra i propri aderenti n. 3 revisori dei conti.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere revocati dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi. Esso è l’organo che svolge le attività di controllo contabile dell’Associazione di volontariato; ad esso, in particolare viene demandato il compito di:
– controllare il bilancio preventivo;
– controllare il conto consuntivo.
Fra i membri del Collegio dei revisori viene eletto il Presidente del collegio; l’elezione spetta al Collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.
ARTICOLO 18
COORDINAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE SEDI LOCALI
E’ composto da due rappresentanti di ogni sede locale eletti dai rispettivi consigli direttivi e dura in carica tre anni;
– delibera la formazione di nuove sedi locali e l’adesione ad associazioni locali, che hanno sede nella Regione Puglia;
– ha il compito di coordinare le sedi locali; di farsi portavoce presso le autorità competenti delle esigenze delle sedi locali, promuove iniziative a livello territoriale e nomina i rappresentanti presso le commissioni che prevedono la partecipazione di rappresentanti dell’Associazione, si costituisce come parte civile in controversie che riguardano problematiche dell’handicap;
– il Coordinamento elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
– esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti;
– per la validità della sua costituzione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri. Per l’assunzione di una delibera occorre la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio;
– della riunione del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
– il Coordinamento è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Coordinamento può, se lo ritiene opportuno, farsi coadiuvare da comitati di studio, anche esterni.
Approva il bilancio annuale della sede centrale.
Verifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente, in gravi necessità e urgenza.
ARTICOLO 19
PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO DELLE SEDI LOCALI
Il Presidente del coordinamento stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione a livello intercomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
ARTICOLO 20
REVISORI DEI CONTI DEL COORDINAMENTO DELLE SEDI LOCALI
Il coordinamento delle sedi locali sceglie fra i propri aderenti n. 3 revisori dei conti.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere revocati dal coordinamento per gravi motivi.
Esso è l’organo che svolge l’attività di controllo contabile dell’Associazione di volontariato; ad esso, in particolare viene demandato il compito di:
– controllare il bilancio preventivo,
– controllare il conto consuntivo.
ARTICOLO 21
INDICAZIONE DELLE RISORSE
Le risorse economiche dell’Associazione di volontariato vanno distinte tra quelle delle sedi locali e quelle del coordinamento e sono costituite da:
– beni immobili e mobili;
– contributi degli aderenti;
– donazioni e lasciti;
– rimborsi;
– attività marginali di carattere e/o produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.
ARTICOLO 22
I CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal direttivo di coordinamento e verranno così ripartiti: il 30% alla sede locale, e il 70% al Coordinamento.
ARTICOLO 23
EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI ALLE SEDI LOCALI
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal direttivo locale che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari sono accettati dal direttivo di Coordinamento, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con
le finalità statutarie dell’associazione di volontariato.
Il presidente del coordinamento attua le delibere e compie i relativi atti giuridici.
ARTICOLO 24
EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI DEL COORDINAMENTO
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal direttivo di Coordinamento che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari sono accettati dal Direttivo di Coordinamento, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione di volontariato.
Il Presidente del Coordinamento attua le delibere e compie i relativi atti giuridici.
ARTICOLO 25
RIMBORSI
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzione sono accettate dal direttivo di Coordinamento che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione di volontariato e con le disposizioni della convenzione nonchè con quelle delle leggi regionali. Il presidente attua le delibere del direttivo e compie i relativi atti giuridici.
ARTICOLO 26
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ MARGINALI
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce di bilancio della sede locale.
Il Direttivo locale delibera sulla utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il presidente dà attuazione alla delibera del direttivo e compie i relativi atti giuridici.
ARTICOLO 27
DEVOLUZIONE DEI BENI
In caso di scioglimento o cessazione di una sede locale, i beni, dopo la liquidazione, saranno acquisiti dal Coordinamento che curerà gli interessi degli iscritti della sede locale sciolta. Nel caso di scioglimento dell’intero Coordinamento i beni, dopo la liquidazione, saranno acquisiti dalle sedi locali o comunque da Associazioni che si adoperino per il servizio di volontariato per i portatori di handicap.
Gli eventuali beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.
ARTICOLO 28
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Il bilancio dell’Associazione di Volontariato è annuale e decorre dal 1° Gennaio fino al 31° Dicembre ed è autonomo per ogni sede e per il Coordinamento delle sedi locali.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono elaborati dal direttivo di ciascuna sede locale.
ARTICOLO 29
CONTROLLO SUL BILANCIO
Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal collegio dei revisori dei conti. Il controllo è diretto all’accertamento della regolarità contabile e amministrativa delle spese e delle entrate.
Il Collegio dei revisori dei conti redige una relazione del controllo effettuato, nella quale risulteranno gli eventuali rilievi, relazione che verrà letta all’Assemblea nel corso della seduta di approvazione del bilancio e verrà allegata al bilancio medesimo.
ARTICOLO 30
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio consuntivo è approvato in ogni sede dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell’art. 14 dello statuto e nella sede centrale del Coordinamento dei rappresentanti delle sedi locali. L’ Assemblea relativa all’approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la fine di febbraio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, nei sette giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell’art. 14 dello statuto.
L’Assemblea relativa all’approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro la fine di Febbraio di ciascun anno. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, con allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, nei sette giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
ARTICOLO 31
DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI
Le convenzioni tra le sedi locali di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal direttivo locale; le convenzioni tra il Coordinamento delle sedi locali ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Coordinamento stesso.
Copia di ogni convocazione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’Associazione.
ARTICOLO 32
STIPULA ED ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
La convenzione è stipulata dal presdiente dell’Associazione di volontariato.
Il direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
ARTICOLO 33
DIPENDENTI
L’Associazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti.
I rapporti tra l’Associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della categoria dei dipendenti.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l’infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 34
COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
L’Associazione di volontariato – per sopperire a specifiche esigenze – può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti di collaborazione tra l’Associazione e i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla convenzione che verrà stipulata tra l’Associazione ed ognuno dei lavoratori autonomi.
I lavoratori autonomi sono, ai sensi della legge, assicurati contro l’infortunio e la responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 35
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI
Gli aderenti all’Associazione sono assicurati per malattie infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 36
RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione di volontariato risponde, con i propri beni, (ovvero con le proprie risorse economiche), del danno causato per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa. I presidenti delle sedi locali e del coordinamento non rispondono con i propri beni; essi rappresentano il volere di tutti i componenti dell’Associazione.
ARTICOLO 37
RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI
L’Associazione di volontariato coopera, senza fini di lucro, con altri enti e soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.
ARTICOLO 38
RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI
L’Associazione di volontariato partecipa e collabora con enti e soggetti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
ARTICOLO 39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il Coordinamento provvederà ad iscrivere l’Associazione di volontariato alla Federazione Italiana Superamento Handicap. Sarà iscritto solo il Coordinamento delle sedi locali.
ARTICOLO 40
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.